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LUNEDÌ 29 APRILE 2024
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Rubrica Rendiconto
 Notizie flash - Rendiconto  
La proroga dei rendiconti dà spazio al riaccertamento parziale dei residui

A seguito del differimento del termine per l'approvazione dei rendiconti, disposto dal Decreto "Cura Italia", gli enti, con ogni probabilità, faranno ricorso più frequentemente allo strumento del riaccertamento parziale dei residui al fine di garantire il pagamento di spese, la cui esigibilità, inizialmente imputata all'esercizio 2019, deve essere spostata all'anno in corso.
 

L'istituto del riaccertamento parziale dei residui è disciplinato dal punto 9.1 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. In base a quanto precisato dal predetto principio, è possibile far ricorso a tale strumento per:

  • consentire la registrazione urgente degli impegni finanziati da entrate vincolate già accertate nell'esercizio precedente ma da reimputare all'esercizio in corso;

  • reimputare le obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario.

L'operazione di riaccertamento parziale rientra nella competenza del responsabile finanziario. Il provvedimento di riaccertamento parziale deve essere sottoposto all'esame dell'organo di revisione e richiamato all'interno dell'atto di giunta con cui verrà approvato il riaccertamento ordinario.

Normalmente, l'istituto in questione viene poco utilizzato, in quanto l'attività di riaccertamento ordinario assorbe tutte le necessità di variazione di esigibilità dell'ente locale; tuttavia, a seguito del differimento del termine per l'approvazione dei rendiconti, disposto dal D.L. n. 18/2020, tale strumento potrebbe essere utilizzato più frequentemente al fine di garantire il pagamento di spese, la cui esigibilità, inizialmente imputata all'esercizio 2019, deve essere spostata all'anno in corso.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasmissione al tesoriere, si ricorda che l'articolo 57, comma 2-quater, del D.L. n. 124/2019 ha abrogato l'articolo 216, commi 1 e 3, e l'articolo 226, comma 2, lettera a) del Tuel, in base ai quali i pagamenti del tesoriere potevano essere effettuati nei limiti degli stanziamenti di bilancio (residui, competenza e cassa) forniti dall'ente, mediante la trasmissione dei bilanci di previsione e delle relative delibere di variazione, nonché dell'elenco dei residui. Resta ancora in piedi l'articolo 175, comma 9-bis, del Tuel, secondo cui "le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del D. lgs. n. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario".

Al riguardo nel corso della seduta del 15 gennaio scorso della Commissione Arconet è stato posto l'accento sulla necessità di procedere ad un aggiornamento dei principi contabili nonché ad una organica revisione del Tuel per completare il processo di semplificazione avviato dal legislatore.

 

Scarica il resoconto disponibile in allegato

 
Fonte: Quotidiano Enti Locali & Pa del 28/04/2020
Autori: Daniela Ghiandoni    Elena Masini
 
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